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Difesa della dignità della persona: quanta differenza tra il Diritto Canonico e quello Penale

di Filomena D’Amelio

CITTA’ DEL VATICANO – La Chiesa, “Mater et Magistra”, segue l’uomo fin dal suo concepimento e, poiché conosce e comprende le debolezze della natura umana, non lo abbandona, ma lo segue anche quando cade e lo aiuta a rialzarsi, sempre che manifesti pentimento e volontà di emendarsi. Pertanto, fin dai primi secoli, la Chiesa ha elaborato un Diritto Penale Canonico che pone, a fondamento del delitto e della pena, la necessità della colpa morale grave, specificando circostanze attenuanti ed esimenti l’imputabilità, nonché i vari modi di estinzione della pena. Già le Decretali di Gregorio IX (a. 1234), di Bonifacio (a. 1298), di Clemente V (a. 1317), nonché le Extravaganti comuni di Giovanni XXII, facevano scaturire le pene dai principi, posti a fondamento del giudizio canonico, da svolgersi sempre davanti ai Tribunali ecclesiastici, secondo procedure dettate da norme definite. I secoli successivi, più che innovare il diritto penale, si caratterizzeranno per la raccolta delle Decretali, al tempo di Gregorio IX, nel celeberrimo libro V, oggetto di studio e di divulgazione, nonché per la raccolta della materia penale nel libro VI, sotto Papa Bonifacio VIII. Sarà il Concilio di Trento a definire il processo penale, arricchendolo di nuovi decreti sui delitti e sulle pene, fino alla Costituzione ‘Apostolicae Sedis’, emanata da Pio IX nel 1864. Nel 1917, poi, sarà pubblicato il Codice di Diritto Canonico Penale, mettendo ordine tra i vari documenti che spesso riportavano norme o abrogate o andate in disuso. Il Codice vigente è quello del 1983. Entrando nel merito, va detto che per la Chiesa la pena mira a riparare lo scandalo, a ristabilire la giustizia, a concorrere a fare emendare il reo. Insomma, lo spirito pastorale anima il sistema penale vigente, nello spirito del Concilio Vaticano II, per cui le pene scaturiscono direttamente dalla legge (Can. 1315, 2), sicchè la loro irrogazione è affidata alla prudente valutazione del giudice o dell’Ordinario, competente per territorio. Non sembra opportuno descrivere nel dettaglio la struttura del Diritto Penale Canonico che, per essere stato mutuato dal Diritto Romano, ne ripete i principi fondanti e, per molti aspetti, li esalta. Preme, piuttosto, sottolineare come il Diritto Canonico attribuisca grande valore alla volontà del soggetto, dal cui grado di conoscenza e dalla cui consapevolezza, nonché dalla capacità di intendere e di agire, dipenderà l’imputabilità, per dolo o per colpa; così, la responsabilità del soggetto diventa metro essenziale per la valutazione della colpa, per il cui accertamento è indispensabile che l’indagine venga fatta con serietà e sempre in modo “che non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno”, secondo la migliore tradizione giuridica della Chiesa Cattolica nella intransigente difesa della dignità della persona. Quanta differenza, non c’è che dire, con la spregiudicatezza delle indagini da parte di certe Procure della Repubblica che, in Italia, da un quindicennio a questa parte hanno indagato spesso esponendo il malcapitato alla pubblica gogna, con la pubblicazione di notizie che sarebbero dovute restare segrete!