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Pompei, dove la Madonna appare ai cuori
di Padre Antonio Rungi



Le cause di nullità del matrimonio cristiano e concordatario

di Filomena D’Amelio

CITTA’ DEL VATICANO – La Chiesa considera il matrimonio cristiano al primo posto, nella consapevolezza che, nel matrimonio, si esalta la dignità della persona umana e il rispetto della vita. Basta rileggere la Gaudium et Spes per rendersi conto del valore che la Chiesa assegna all’amore coniugale, “Assunto nell’amore divino e sostenuto e arricchito dalla forza redentiva del Cristo e dall’azione salvifica della Chiesa, perché i coniugi in maniera efficace, siano condotti a Dio e siano aiutati e rafforzati nella sublime missione di padre e madre. Per questo motivo, i coniugi cristiani sono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato” (GS. 48,2). In questi ultimi tempi, i problemi del matrimonio e della famiglia hanno raggiunto proporzioni di vere e proprie sfide pastorali e culturali, tanto da minacciare l’avvenire dell’evangelizzazione e della stessa civiltà. Per questo, il Concilio Vaticano II, nel richiamare la teologia sacramentale, ha accentuato l’impegno della Chiesa per il matrimonio e la famiglia, tanto che Giovanni Paolo II ha dedicato al tema importanti documenti (Enciclica Familiaris Consortio, Mulieris Dignitatem e le Lettere alle donne) e appassionate allocuzioni, nella speranza di poter contrastare le crescenti sfide del nuovo millennio. Consapevole, inoltre, del preoccupante degrado di alcuni valori fondamentali: “Un’errata concezione teorica e pratica dell’indipendenza dei coniugi tra loro, le gravi ambiguità circa il rapporto di autorità fra genitori e figli, le difficoltà concrete che la famiglia spesso sperimenta nella trasmissione dei valori, il numero crescente dei divorzi, la piaga dell’aborto, il ricorso sempre più frequente alla sterilizzazione e all’eutanasia, l’instaurarsi di una vera e propria mentalità contraccettiva”, la Chiesa si è mobilitata per assicurare alle famiglie maggiore sostegno morale. Così, di fronte al sempre maggiore numero di divorzi e di separazioni, segno evidente del prevalere delle concezioni edonistiche e utilitaristiche che tanto nuocciono all’unità della famiglia, la Chiesa offre comprensione e assistenza morale ai coniugi in crisi (si veda la posizione del Cardinale Dionigi Tettamanzi, Cardinale di Milano, che apre il cuore agli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione, con il suo opuscoletto “Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito”) e mobilita la sensibilità dei giudici dei Tribunali Ecclesiastici, perché applichino le norme del Codice Canonico nelle cause di nullità del matrimonio religioso. Bisogna precisare che il Diritto Canonico, più che gli altri diritti civilistici, assegna grande importanza alla volontà, alla libertà e alla capacità del nubendo di comprendere lo spirito e la sostanza del matrimonio. Sicchè, l’attenzione della Chiesa, oggi in particolare, tende a privilegiare la libertà del nubente rispetto alla certezza del rapporto coniugale, tanto che l’irreversibilità dello status coniugale, come donazione amorevole di tutta la vita, richiama al difetto di valutazione e alla incapacità psicologica di assumere gli obblighi coniugali. In tale contesto, per la valutazione della nullità del matrimonio, sono da tenere presenti anche l’ignoranza e l’errore, requisiti che, per il legislatore canonico, assumono un rilievo maggiore della stessa conoscenza delle proprietà essenziali del matrimonio, cioè l’unitas e l’indissolubilitas. Sarebbe troppo lungo esaminare, nel dettaglio, i canoni (Error qualitatis et error personae, determinati dal dolo, dalla violenza morale e dalla violenza fisica) che più direttamente concorrono all’esame del valore giuridico del matrimonio contratto, prima di emettere la sentenza di nullità. Comunque, le cause di nullità del matrimonio religioso sono determinate dalla mancanza di volontà nel contrarre matrimonio o dalla riserva mentale; dall’esclusione dei bona matrimonii (reciproco amore coniugale nella convivenza, rimedio della concupiscenza, procreazione, assistenza e educazione dei figli); dall’incapacità a contrarre matrimonio (amentia, cioè assenza delle facoltà mentali nell’incapace, per paura, per minaccia e violenza o per l’impotenza a procreare). Sono anche da prendere in considerazione i casi di “nullità in radice” che si hanno quando il nubendo non ha raggiunto l’età canonica (14 per la donna e 16 per l’uomo) o quando il matrimonio avviene tra coniugi di stretta parentela di primo o secondo grado, nonché tra persone consacrate a Dio. Non poche volte le sentenze di nullità hanno alimentato riserve e polemiche, tanto che i Pontefici hanno spesso rivolto ai giudici rotali severi ammonimenti, invitandoli all’equilibrio, alla severità di giudizio, nell’esame dei casi a loro sottoposti. Specie i Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, nell’apertura dell’anno giudiziario, non hanno mancato di rivolgere ai giudici rotali parole di particolare severità, quasi una reprimenda, per un certo permissivismo che, a volte, rasenta il lassismo. E’ bene ricordare che, in applicazione del Concordato del 1983, tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, la sentenza rotale è riconosciuta dal diritto italiano, previa “delibazione” da parte della Corte d’Appello competente per territorio, acquisendo, così, rilevanza per l’ordinamento italiano, con effetti civili sul matrimonio. Solo il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello potrebbe impugnare la sentenza del Tribunale ecclesiastico, motivandone le ragioni, dando così vita ad un nuovo processo.